Misura 6.1 del Psr: Comuni-lumaca, slitta ancora la cantierabilità

Misura 6.1 del Psr: Comuni-lumaca, slitta ancora la cantierabilità

Slittano ancora i termini per dimostrare la cantierabilità dei progetti presentati dai giovani imprenditori a valere sulla misura 6.1 del Psr Sicilia 2014-2020. Il termine che l’Autorità di Gestione del Psr aveva già prorogato al 30 settembre con l’avviso del 12 agosto scorso, adesso è stato rinviato al 30 ottobre 2020. 

Il tutto si riferisce ai progetti con opere la cui realizzazione necessita di provvedimenti autorizzativi rilasciati da enti terzi e non attestabili tramite perizia asseverata rilasciata da tecnici professionisti abilitati.

Sono troppi i ritardi accumulati dagli enti locali nel rilascio delle autorizzazioni. E non solo a causa dell’emergenza Covid-19. Pare che l’azione amministrativa dei Comuni proceda al rallenty dopo la recente entrata in vigore della Legge Regionale n. 19 del 13/08/2020 “Norme per il governo del territorio”.

Oltre alla cantierabilità, lo stesso documento a firma di Dario Cartabellotta, prende in esame il tema della copertura finanziaria della parte privata. A seguito dei numerosi quesiti circa l’ammissibilità della domanda di pagamento di anticipazione per la sottomisura 4.1 collegata alla 6.1 (pacchetto giovani), il dirigente generale del Dipartimento regionale Agricoltura ribadisce le indicazioni già fornite in precedenti avvisi su come provare la disponibilità finanziaria necessaria alla copertura della quota a carico del beneficiario.

Niente di più facile ma anche di rischioso, se si dichiara il falso. È sufficiente, infatti, che il beneficiario (nel caso di ditta individuale) o il rappresentante legale (nel caso di soggetto giuridico) presenti una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, asserisca “di disporre delle risorse finanziarie necessarie alla copertura della quota privata occorrente per coprire l’importo dell’investimento realizzabile con l’anticipazione richiesta e per la copertura dell’importo dell’Iva, calcolata sull’importo relativo all’anticipo”

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