Agricoltura, contributi sospesi. E intanto l’Inps comunica le aliquote 2020

Agricoltura, contributi sospesi. E intanto l’Inps comunica le aliquote 2020

Nonostante il decreto legge “Cura Italia” – un testo di 127 articoli, firmato la notte scorsa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – preveda la sospensione dei pagamenti di contributi e il rinvio delle scadenze fiscali, ieri, 17 marzo, l’Inps ha diramato una circolare, la n. 39, nella quale si comunicano le aliquote contributive relative all’anno 2020, applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato.

La circolare emanata dall’Inps indica quattro tipologie, dando per ognuna di esse il riferimento contributivo da applicare:  

1) per quanto riguarda i contributi dovuti al Fpld (Fondo previdenza lavoratori dipendenti) per la generalità delle aziende agricole, per l’anno 2020 l’aliquota contributiva sale nella misura complessiva al  29,30%, di cui  resta invariato l’8,84% a carico del lavoratore;

2) per i contributi dovuti al Fpld per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, l’aliquota contributiva ha già raggiunto nell’anno 2011 la misura complessiva del 32%, a seguito  della legge n. 296/2006. Pertanto, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% resta sempre a carico del lavoratore;

3) nel caso di contributi dovuti all’Inail dal 1° gennaio 2020 per gli operai agricoli dipendenti, le aliquote Inail sono confermate nelle seguenti misure: il 10,1250% per l’assistenza infortuni sul lavoro, il 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro; 

4) immutate rispetto all’anno scorso restano le agevolazioni per le zone tariffarie: per i cosiddetti “territori non svantaggiati” l’aliquota sarà sempre del 100%; per i territori particolarmente svantaggiati (ex montani) la misura dell’agevolazione sarà del 75% e quindi l’aliquota applicata sarà quella del 25%; per i territori svantaggiati la misura dell’agevolazione sarà del 68% e quindi l’aliquota applicata sarà del 32%. “Tali agevolazioni – precisa la circolare Inps – non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845”.

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