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Pegno rotativo su Dop e Igp, in Gazzetta il decreto per la costituzione

pegno rotativo

Preziosi come gioielli o argenteria. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine o a indicazione geografica protetta potranno essere usati come pegno per ottenere l’erogazione di un credito bancario. Finora questo era possibile con i prodotti lattiero-caseari destinati a lunga stagionatura per i quali il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il 26 luglio 2016 aveva già emesso apposito decreto. Adesso, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Guri n. 215 del 29/08/2020) del decreto datato 29 agosto, la possibilità di costituire il pegno rotativo è stato esteso a tutti i prodotti agricoli e alimentari Dop o Igp, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.

Secondo le disposizioni contenute nel decreto, i prodotti in questione possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità previste dal decreto in tema di registri.

Per quanto riguarda il registro, i prodotti Dop e Igp costituiti in pegno ai sensi del decreto possono essere oggetto di patto di rotatività. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti dal decreto.

Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all’annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti Dop e Igp sottoposti a pegno e i registri sono annualmente vidimati da un notaio, salvo che per i prodotti di cui al comma 4, ovvero prodotti vitivinicoli ed olio di oliva per i quali il debitore può procedere all’annotazione nei registri telematici. Il debitore provvede alla comunicazione al creditore di tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione. Il creditore può chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilità dei registri di cui al presente comma.

Infine, la constatazione dell’estinzione totale o parziale dell’operazione sui prodotti Dop e Igp costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro di cui all’allegato 1 o registrazione sul registro telematico.

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