Tristeza e malsecco, bando Psr Sicilia per ripristinare gli impianti arborei

Tristeza e malsecco, bando Psr Sicilia per ripristinare gli impianti arborei

Dieci milioni di euro è la dotazione di un nuovo bando del Psr Sicilia 2014-2020 pubblicato in questi giorni. Questa volta si tratta della sottomisura 5.2 e il bando è riferito agli “Investimenti per il ripristino di impianti arborei a destinazione produttiva danneggiati da Erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico) con riferimento al pero, da Sharka (PPV) con riferimento alle drupacee e da Tristeza (CTV) e Plenodomus tracheiphilus (malsecco degli agrumi) in riferimento agli agrumi”.

La disponibilità dei 10 milioni di euro è però ancora subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea della rimodulazione finanziaria della sottomisura. Una procedura che, per quanto routinaria, non è stata ancora portata a termine. 

Gli interventi sono indirizzati al ripristino di impianti arborei a destinazione produttiva, danneggiati da alcuni importanti patogeni: il batterio Erwinia amylovora del pero, il virus della Sharka (PPV) delle drupacee, il virus della Tristeza (CTV) degli agrumi e il malsecco degli agrumi (Plenodomus tracheiphilus). 

Successivamente, il sostegno potrà interessare anche altri organismi nocivi, di particolare rilevanza fitosanitaria.

Quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata dal 15 giugno al 31 ottobre prossimi sia online (tramite il portale Sian) che in forma cartacea (entro dieci giorni dal rilascio informatico), utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’Amministrazione regionale. 

L’intensità dell’aiuto, concesso sotto forma di contributo in conto capitale, è pari al 100% delle spese sostenute. L’importo massimo concedibile è pari a 200mila euro per ciascun beneficiario, mentre l’importo minimo ammissibile è di 15mila euro.

Cosa può essere finanziato con la sottomisura 5.2 del Psr Sicilia?

Sono ammissibili tutte le spese finalizzate a riportare l’impianto arboreo nelle condizioni di efficienza nelle quali si trovava prima del verificarsi dell’evento fitopatologico.

Si va, dunque, dall’espianto degli arboreti compresa la distruzione delle piante infette, ove disposta da una misura fitosanitaria, all’allontanamento e all’eventuale smaltimento del materiale di risulta dell’impianto arboreo danneggiato, fino all’acquisto e al reimpianto di varietà/specie di piante resistenti o tolleranti.

Le spese sono ammissibili anche se sostenute prima della pubblicazione del bando, ma in ogni caso non devono essere antecedenti il 1° gennaio 2016. I costi devono risultare sempre sostenuti dal titolare dell’azienda in data successiva a quella in cui si è verificato o si è constatato il danno da fitopatia, desumibile dalla documentazione allegata all’istanza. Non è ammissibile al sostegno la sola estirpazione delle piante, senza il successivo reimpianto.

Con riferimento al reimpianto, sono riconoscibili anche le spese necessarie per assicurare un’ottimale messa a dimora delle piante, compresi l’acquisto di pali tutori, la concimazione e la preparazione del terreno. Gli impianti irrigui e i frangivento vivi, eventualmente dismessi a causa delle operazioni di estirpazione, possono essere oggetto d’intervento, al fine di ricostituire la funzionalità degli impianti arborei. L’eventuale impianto irriguo, dovrà rispondere a criteri di razionale utilizzo della risorsa idrica.

Le condizioni di ammissibilità della domanda

Sono tre le condizioni affinché la domanda di finanziamento possa essere ammessa: 1) la struttura danneggiata doveva essere funzionale e rispondente a tutti i requisiti di legge prima del verificarsi della calamità; 2) il danno non deve potersi attribuire alla mancata effettuazione delle ordinarie cure colturali; 3) deve comunque esistere un diretto nesso di causalità tra la fitopatia e il danno.

Chi può fare istanza di finanziamento

Possono presentare istanza gli agricoltori singoli o associati o le associazioni di agricoltori. L’importante è che, prima della domanda, abbiano subìto un danno causato dalla fitopatia alla coltura arborea, in ordinario stato colturale, in misura non inferiore al 30% del potenziale agricolo interessato, riferito a ogni singola unità produttiva aziendale.

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