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Covid-19, definiti dall’Inps termini e modalità per le domande Cig agricola

Cig Covid

Con il messaggio n. 1541 dell’8 aprile scorso, l’Inps ha comunicato le modalità di presentazione delle domande per la Cig agricola, la cosiddetta Cisoa. Il messaggio riguarda la situazione di cassa integrazione speciale per quei lavoratori (quadri, impiegati e operai) dipendenti a tempo indeterminato da imprese agricole colpite dalla crisi provocata dall’emergenza Coronavirus. Per l’occasione, l’Inps ha rilasciato la nuova e specifica causale, denominata “Covid-19 Cisoa”, da inserire per la concessione del trattamento speciale di Cig.

Secondo quanto specificato dal messaggio Inps, le domande devono essere inviate per via telematica entro e non oltre la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Ma andiamo con ordine. Nella parte iniziale il messaggio individua tutti coloro che possono presentare la domanda:

Queste imprese possono presentare la domanda di Cisoa per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato e per gli apprendisti, di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, che svolgono annualmente almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda. La medesima domanda può essere presentata per i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti, inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione di un rapporto di lavoro con la cooperativa di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite

Le domande per accedere alle prestazioni sono disponibili nel portale Inps alla voce “Cig e Fondi di Solidarietà”, reperibile nei “Servizi per le Aziende ed i Consulenti”. L’accesso è garantito tramite codice fiscale e Pin rilasciato dall’Istituto.

Specifica il messaggio: “Tenuto conto della particolare situazione di emergenza in atto è prevista la possibilità di chiedere il pagamento diretto per gli operai. Quindi, non è richiesto che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa”.

La prestazione, chiarisce l’Inps, è concessa con le stesse modalità della cassa integrazione ordinaria. In pratica, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Istituto. Tale integrazione salariale può essere concessa fino ad un massimo di 90 giornate nell’anno solare.

Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, è possibile chiedere la tutela della Cigd. “L’esito delle istanze di Cisoa – conclude il messaggio – deve essere comunicato dalle Commissioni provinciali; queste ultime sono libere di darsi specifiche regole organizzative (esempio: videoconferenza), purché vengano salvaguardate le predette esigenze di semplificazione e speditezza dell’iter decisorio”.

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